Pubblicato il D.M. n. 180 attuativo della mediazione (GU n. 258 del 4 novembre 2010)
Dal 20 marzo 2011 prima di arrivare in tribunale bisognerà necessariamente tentare una mediazione di tipo "obbligatorio" come condizione di procedibilità nel processo.
La mediazione avrà un peso significativo nella risoluzione delle controversie degli italiani; secondo una stima del Ministero di Giustizia, infatti, circa 600.000 saranno le cause interessate dalla mediazione obbligatoria.
Tale obbligo è sancito per tutte le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo. Il giudice inoltre, a processo iniziato, anche in sede di appello, potrà, discrezionalmente e se lo ritiene opportuno, invitare le parti a procedere alla mediazione, tenuto conto dello stato del procedimento, della natura della causa e della condotta delle parti.
Il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo potrà avere inizio oppure proseguire.
La mediazione è l' attività svolta da una terza persona imparziale, il mediatore, e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
I vantaggi della mediazione sono evidenti, sia per l'interesse dei soggetti che vi ricorrono sia per l'interesse generale, dato che dalla diffusione di strumenti alternativi di risoluzione delle liti ne consegue una semplificazione dell'amministrazione della giustizia.
Tra le principali motivazioni che hanno portato alla ricerca di soluzioni alternative nella risoluzione delle controversie, c'è sicuramente il rifiuto della eccessiva conflittualità presente nelle procedure giurisdizionali ordinarie; i costi elevati e la durata, indeterminata ed eccesiva. Non ultimo, anche l'atteggiamento razionale degli imprenditori che ha portato alla ricerca di soluzioni rapide ed efficienti alle problematiche interne, nella consapevolezza che lunghi, animosi ed antieconomici giudizi sono nocivi per le parti coinvolte.
Il mediatore è il professionista che possiede i requisiti di qualificazione professionale e di onorabilità per potere esercitare la professione. I mediatori dovranno avere frequentato (con esito positivo) un corso di formazione della durata minima di n. 50 ore, articolato in lezioni teoriche e pratiche, comprensivo di simulazioni di mediazione e prova finale di valutazione di almeno 4 ore. Per potere mantenere i requisiti indispensabili; i mediatori dovranno inoltre aggiornarsi almeno ogni due anni mediante la frequenza di un corso di aggiornamento di durata complessiva non inferiore a 18 ore di lezione teorico-pratica.
Secondo i criteri fissati dal D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. TrendCOM ha strutturato un Corso di Formazione per Mediatore Professionista della durata di 50 ore.
TrendCOM ha ricevuto accreditamento dal Ministero di Giustizia con Provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Affari Giustizia N. 91 del 6 luglio 2010 ed alle luce delle disposizioni di cui all'art.20, comma 3, D.M. n. 180 è considerata di diritto iscritta nell' elenco degli Enti abilitati e tenere corsi di formazione per mediatori professionisti.
Il procedimento di mediazione si avvia mediante il ricorso ad uno degli enti (pubblici o privati) che sono iscritti, in qualità di organismi di mediazione, presso il registro detenuto dal Ministero della Giustizia.
Presentata la domanda presso l'organismo di mediazione, è designato un mediatore, e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda). La domanda e la data dell'incontro sono comunicate all'altra parte, anche a cura dell'istante. Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Nel verbale, contenente l'indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.