DECRETO 24 ottobre 2023 , n. 150
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonchè il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (23G00163)
Vigente al: 15-11-2023
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
l) «sede operativa»: la sede nella quale puo' svolgersi l'attività di mediazione, diversa dalla sede legale, approvata dal responsabile del registro;
m) «regolamento di procedura»: l'atto, adottato dall'organismo, contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi e gli altri contenuti indicati dal regolamento;
n) «codice etico»: il documento redatto dall'organismo che contiene le regole di condotta dell'organismo e dei mediatori;
o) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione;
p) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero comprendente la sezione speciale per gli organismi ADR;
q) «responsabile del registro»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
r) «responsabile dell'organismo»: il soggetto, inserito nell'elenco, che svolge le specifiche funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo;
s) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
t) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
u) «formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;
v) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
z) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
aa) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
bb) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2
Capo II
Registro degli organismi di mediazione, sezione speciale del registro
degli organismi ADR, elenco degli enti di formazione per la
mediazione e requisiti di iscrizione
Art. 3
e della sezione speciale per gli organismi ADR
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
b) dalla attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità;
Art. 9
per gli organismi ADR
d) la fissazione della sede legale o la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Repubblica italiana;
e) la disponibilità, nella sede legale e nelle eventuali ulteriori sedi operative, di appositi locali individuati mediante planimetria catastale, destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio e adeguati allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera c);
Art. 10
Art. 11
Capo III
Tenuta del registro e degli elenchi, iscrizione, variazioni e
verifiche periodiche, obblighi degli iscritti e vigilanza
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Si applica l'articolo 37, comma 2.
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Capo IV
I percorsi di formazione
Art. 23
7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Capo V
Indennità, spese e tabelle
Art. 28
Indennita' e spese per il primo incontro
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e
indeterminato;
cause di valore indeterminabile basso;
€ 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00,
e per le cause di valore indeterminabile medio;
€ 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le
cause di valore indeterminabile alto.
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
Indennita' per le mediazioni avanti agli organismi ADR
Art. 34
Capo VI
Sospensione e cancellazione degli iscritti
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
La pubblicazione del provvedimento di sospensione è mantenuta per l'intera durata della sua efficacia. La pubblicazione del provvedimento di cancellazione è mantenuta per due anni dalla sua adozione. Il provvedimento di cancellazione e di sospensione è altresì annotato nel registro, nella sezione speciale o nell'elenco.
Art. 40
Art. 41
Tale richiesta puo' contenere l'indicazione dello stesso mediatore designato dall'organismo sospeso o cancellato, a condizione che detto mediatore sia inserito nell'elenco dell'organismo individuato ai sensi del primo periodo e che il provvedimento sanzionatorio non sia stato adottato per motivi attinenti al comportamento del mediatore in questione. Se nel termine indicato nel primo periodo non è depositata la richiesta di prosecuzione, entro i successivi quindici giorni puo' provvedervi la parte chiamata che ha aderito alla mediazione.
Capo VII
Disposizioni transitorie, trattamento dati, finanziarie e finali
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2023