COS’E’?

La mediazione è l'attività svolta da una terza persona imparziale, il mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Dal 20 marzo 2011 sarà obbligatorio, prima di procedere in Tribunale, ricorrere alla mediazione, come condizione di procedibilità nel processo, relativamente alle seguenti materie:

  1. condominio
  2. diritti reali
  3. divisione
  4. successioni ereditarie
  5. patti di famiglia
  6. locazione
  7. comodato
  8. affitto di aziende
  9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  10. risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  11. contratti assicurativi
  12. contratti bancari e finanziari

In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti volontariamente, sia prima che durante il processo.

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE: Risoluzione alternativa della controversia, tempi brevi, raggiungimento di un accordo rispondente agli interessi di entrambe le parti, snellimento dell’amministrazione della giustizia.

Chi sceglie la via della mediazione dimostra un atteggiamento costruttivo di cui il giudice, in sede processuale, tiene conto in quanto espressamente previsto dall’art. 8, comma IV Bis del D.Lgs. 28/2010.

 
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